Diffida per ritardo
Con una diffida per ritardo la direzione lavori constata nei confronti di un’impresa che un termine è superato o lo sarà prevedibilmente. Non è uno strumento di pressione estemporaneo, ma il risultato di una verifica preliminare – e non mira all’escalation, bensì al ritorno allo svolgimento convenuto.
Le tre condizioni
Nella pratica una diffida è considerata solida di norma solo se ricorrono congiuntamente tre punti:
- Esiste un termine convenuto in modo vincolante – dal contratto di appalto o da un programma approvato.
- Esiste uno scostamento oggettivamente accertabile tra stato previsto e stato effettivo.
- Non sussiste alcun motivo di impedimento riconosciuto che giustifichi il ritardo.
Se manca uno di questi punti, la diffida resta priva di effetto. Il terzo viene spesso trascurato: se un impedimento è giustificato, l’impresa non è in mora – occorre allora chiarire prima la proroga dei termini.
Che cosa regge la prova
Un’impressione soggettiva della direzione lavori non basta. Il ritardo va documentato in modo tracciabile – di norma tramite i verbali, la documentazione fotografica, il giornale dei lavori e il programma aggiornato. Una diffida solo verbale è difficilmente dimostrabile, e le questioni di termini e di difetti si trattano separatamente, perché hanno conseguenze diverse.
Il confronto tra stato previsto ed effettivo è possibile solo se lo stato iniziale è rimasto conservato. In Menira ogni versione approvata del programma resta come stato distinto, così che il termine previsto non debba essere ricostruito a posteriori.
Questo contributo inquadra la pratica e non sostituisce una consulenza legale nel caso specifico.